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L'importanza della redazione del Documento di Valutazione dei Rischi aziendali

Valutazione dei rischi e Redazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi aziendali)

Dare il via al processo di valutazione dei rischi aziendali è un’attività complessa che di norma viene eseguita grazie al supporto del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ovvero di un soggetto, in possesso di specifici requisiti di legge, in grado di identificare i fattori di rischio presenti in azienda e stabilire le diverse misure di prevenzione e protezione e devono essere adottate a cura del datore di lavoro. Questo obbligo viene stabilito dal d.lgs. 81/2008.

Nel caso in cui l’azienda non abbia, al proprio interno, un responsabile del servizio di prevenzione e protezione, possiamo fornire, per le principali attività lavorative, un soggetto in grado di ricoprire il ruolo di incarico di RSPP esterno per il macrosettore di riferimento. Questi fornirà la consulenza necessaria per conseguire gli obiettivi di compliance.

Cos’è la valutazione dei rischi?

La valutazione dei rischi, come indicato dal decreto 81 2008, è una fase di lavoro di fondamentale importanza per attuare correttamente gli adempimenti in materia di salute e sicurezza al suo lavoro e che ha come obiettivo quello di identificare tutti i fattori di rischio o pericolo che si potrebbero riscontrare negli ambienti di lavoro e durante lo svolgimento delle mansioni lavorative. Ѐ un obbligo non delegabile del datore di lavoro, infatti, quello di elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), meglio spiegato in seguito.

Nel procedimento di valutazione dei rischi aziendali concorrono anche altri soggetti della sicurezza, come il Servizio di Prevenzione e Protezione e il medico competente. Quest’ultimo soggetto rappresenta per altro un professionista determinante nell’ambito della corretta identificazione dei fattori di rischio e questa fase contribuisce anche alla redazione del protocollo sanitario ovvero di quel documento che censisce, in maniera precisa, le visite mediche preventive o periodiche a cui devono essere sottoposti i lavoratori.

Questa delicata fase costituisce il punto di partenza per organizzare la prevenzione in azienda, consentendo di individuare tutti quegli interventi necessari alla tutela dei lavoratori e pure il loro piano di attuazione, tenendo conto di un preciso ordine di priorità.

Dopo aver valutato i rischi cosa devo fare?

Dopo aver eseguito in maniera valida, completa ed integrale una idonea valutazione dei rischi aziendali si deve necessariamente passare all’adempimento successivo ovvero alla conseguente redazione del documento di valutazione dei rischi aziendali, anche chiamato DVR. Di norma questa fase si chiama anche relazione sulla valutazione dei rischi.

Questo documento è di fondamentale importanza ed è altrettanto importante il fatto di redigere un documento coerente senza ricorrere ad un fac simile che espone l’azienda al rischio di sanzioni. la normativa ricorda infatti che la valutazione dei rischi è una valutazione globale coerente con l’attività lavorativa e non un semplice fac simile o un documento copiato da esempi trovati in rete.

Le due fasi sono infatti distinte: la prima (valutazione dei rischi) di fatto rappresenta un’attività di carattere principalmente teorico attraverso la quale il datore di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente, identificano i fattori di rischio presenti in azienda.

la seconda fase, ovvero quella che comporta la redazione materiale del documento di valutazione dei rischi aziendali (DVR), è una fase di carattere pratico attraverso la quale il datore di lavoro redige materialmente un documento che formalizza quanto identificato nella fase precedente.

Entro quanto tempo va redatto il documento di valutazione dei rischi (DVR)?

La valutazione dei rischi deve essere fatta dal datore di lavoro entro novanta giorni dalla data d’inizio della propria attività. Allo stesso tempo deve elaborare il DVR, che va aggiornato ogni volta che sono apportate modifiche significative al ciclo produttivo o all’organizzazione del lavoro, in relazione al grado della tecnica, della prevenzione o della protezione, in seguito a infortuni significativi e quando i risultati della sorveglianza sanitaria, fatta dal medico competente, ne evidenziano la necessità.

Al fine di elaborare un buon DVR, occorre identificare i processi operativi principali dell’azienda e poi suddividere ogni processo in attività omogenee. Per ciascuna di esse, quindi, è necessario individuare le mansioni principali, le attrezzature utilizzate, i prodotti e le sostanze chimiche impiegate, i dispositivi di sicurezza individuale necessari, la formazione indispensabile e le procedure aziendali da seguire per una data mansione.

Chi ha l’obbligo di redigere il documento di valutazione dei rischi (DVR)?

Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza riguardo chi ha l’obbligo di redigere il DVR. È molto lecito, infatti, porsi il quesito riguardo chi fa la valutazione dei rischi.

La risposta formale è che il documento di valutazione dei rischi deve essere elaborato tassativamente dal datore di lavoro. Questo soggetto, nel momento in cui firma l’eventuale bozza predisposta dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione, rende il documento proprio e quindi ne diventa titolare e responsabile a tutti gli effetti.

È bene quindi ricordare che la valutazione dei rischi aziendali, come da decreto 81 2008, è un obbligo non delegabile del datore di lavoro: in nessun modo, infatti, egli può delegare questo specifico adempimento ad altre persone che si occupano di sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro (si chiama, tecnicamente, obbligo non delegabile).

In pratica il processo di lavoro è il seguente: il medico competente ed il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, forti delle loro competenze sul tema della sicurezza sul lavoro, grazie alla loro consulenza, predispongono una bozza di DVR.

Il datore di lavoro, nel momento in cui la firma, approva interamente i contenuti e rende il documento “proprio”.

Cosa deve contenere il documento di valutazione dei rischi (DVR)?

La valutazione rischi, indicata nella normativa in materia di sicurezza sul lavoro, deve considerare sia i rischi di natura infortunistica, dovuti a strutture, macchine, impianti elettrici e sostanze pericolose, combustibili o esplosive, sia i rischi di natura igienico ambientale, relativi all’esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici.

A questi si aggiungono i rischi di tipo cosiddetto trasversale, legati all’organizzazione del lavoro, a fattori psicologici, a fattori ergonomici e a condizioni di lavoro difficili. Inoltre, la legge fa riferimento ai rischi “particolari”, ossia quelli legati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in gravidanza, quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla tipologia contrattuale.

In conclusione?

valutazione dei rischi aziendaliIl processo di redazione del documento di valutazione dei rischi non è semplice in quanto rappresenta un’attività tecnica eseguita per il tramite di professionisti qualificati sul tema. una facile scappatoia è quella di ricorrere a documenti fac simile oppure ad esempi di DVR identificati in rete, ma la pratica è sbagliata innanzitutto perché si tratta di un documento tecnico complesso da redigere e successivamente perché eventuali fac simile, o documenti ciclostilati, potrebbero semplicemente essere sbagliati.

Valutati tutti i fattori di rischio cui possono andare incontro i lavoratori di una determinata azienda, si può procedere con la loro prevenzione, che può essere primaria e secondaria.

Con la prima s’intende l’insieme di azioni e/o interventi per la riduzione dei rischi negli ambienti di lavoro, mentre il secondo tipo di prevenzione consiste nella ricerca di alterazioni precliniche negli organi prima che si manifesti la malattia. In poche parole, è quella che si compie sull’uomo, attraverso l’organizzazione della sorveglianza sanitaria.

Oltre alla prevenzione, per garantire l’integrità fisica e la salute dei lavoratori, occorre garantire loro anche la protezione da eventuali incidenti e infortuni, ad esempio attraverso l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI) – di protezione indispensabili per tutelare validamente la sicurezza dell’individuo.

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