giudizio di idoneità

Giudizio di idoneità alla mansione stabilita dal medico competente

Giudizio di idoneità alla mansione stabilita dal medico competente

Il giudizio di idoneità alla mansione rappresenta l’atto finale dell’attività di sorveglianza sanitaria condotta dal medico competente. Questo giudizio di idoneità, stabilito dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro, può essere di idoneità alla mansione, idoneità parziale temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni, inidoneità temporanea o inidoneità permanente. Il dottore, infatti, attua il protocollo sanitario stabilito sulla base del documento di valutazione dei rischi (eventualmente indicato dal RSPP esterno) ed effettua le visite mediche ai lavoratori sulla base dei rischi specifici ai quali sono esposti. Nel corso di questi ultimi tempi ha assunto particolare rilevanza anche la sorveglianza sanitaria eccezionale – introdotta per il COVID-19.

Lo scopo della sorveglianza sanitaria deve essere infatti visto come una duplice tutela: da un lato il lavoratore viene sottoposto alle visite mediche periodiche per accertarne lo stato di salute iniziale e periodico, in modo da essere certi che l’esposizione alla mansione specifica non comporti per lui un deterioramento delle condizioni di salute.

Dall’altro lato l’attività di sorveglianza sanitaria va vista con gli occhi del datore di lavoro, il quale deve essere certo che il lavoratore, al quale assegna una mansione specifica, sia effettivamente idoneo, dal punto di vista della salute, per la mansione che gli viene assegnata.

Questo giudizio di idoneità alla mansione viene appunto stabilito dal medico competente a seguito della visita medica iniziale oppure periodica. Inizialmente dirà se è idoneo, periodicamente confermerà la valutazione precedente o la modificherà secondo quanto indicato qui sotto.

È bene ricordare poi che l’emissione del giudizio di idoneità da parte del medico competente e obbligatoria per tutte le mansioni: partendo dal videoterminalista, persona che opera per più di 20 ore la settimana sul computer, ed arrivando a mansioni ben più rischiose.

Idoneità alla mansione

Nel momento in cui il medico competente stabilisce la idoneità alla mansione conferma al datore di lavoro che il lavoratore può svolgere la mansione assegnata in quanto non esistono condizioni di salute che potrebbero essere danneggiate dalla mansione. La idoneità è un giudizio pieno che avvia il lavoratore alla mansione senza alcun problema.

Idoneità parziale temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni

Questa di giudizio di idoneità rappresenta, già nel titolo, una serie di limitazioni potenziali nell’ambito dello svolgimento della mansione.

Si tratta di un giudizio di idoneità appunto parziale in quanto il lavoratore può svolgere la mansione che gli viene assegnata, ma in generale possono essere presenti alcune note indicate dal medico competente.

Pensiamo ad esempio ad un lavoratore molto giovane che svolge la mansione di movimentazione manuale dei carichi che rientra, per ipotesi, in seguito ad un infortunio alla schiena. Il medico competente potrebbe per esempio stabilire che data la giovane età e le buone condizioni fisiche generali il lavoratore può tranquillamente continuare la mansione assegnata ma che, in virtù dell’infortunio, deve per esempio limitare il peso massimo trasportabile a un peso inferiore rispetto a quello stabilito dalla Legge.

Inidoneità temporanea

Se pensiamo al caso indicato al paragrafo precedente possiamo per esempio immaginare che il medico competente, nell’ambito della redazione del giudizio di idoneità al lavoratore, abbia stabilito una inidoneità temporanea, magari di qualche mese, per consentire al lavoratore di rimettersi in forma e rimandare la visita ad un secondo giudizio.

In generale, allo scadere di una inidoneità temporanea il lavoratore viene visitato nuovamente dal medico competente al fine di effettuare una nuova valutazione e decidere in quale direzione sarà la successiva idoneità.

Inidoneità permanente

In questo caso il medico competente stabilisce il giudizio peggiore per un lavoratore ed anche per il datore di lavoro in quanto indica in maniera perentoria il fatto che a seguito delle visite mediche il lavoratore non può, in alcun modo, proseguire la mansione alla quale il datore di lavoro intende avviare il lavoratore.

Prendiamo come esempio, ancora una volta, l’attività di movimentazione manuale dei carichi. Ipotizziamo una persona in età avanzata che viene ricoverata per infarto.

Al rientro dell’attività lavorativa appare chiaro che le condizioni mediche non siano più compatibili con lo stato di salute punto in questo caso il medico competente stabilisce infatti una inidoneità permanente.

Come funziona in pratica?

All’atto pratico il medico competente visita il lavoratore e rilascia, al termine della visita, un documento chiamato appunto giudizio di idoneità alla mansione.

Questo documento è assolutamente generico e non riporta indicazioni specifiche in grado di divulgare informazioni riservate. Le disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali ricordano infatti che nessun tipo di informazione può trapelare dal rapporto medico, paziente. Una copia del giudizio di idoneità viene consegnata al lavoratore ed una copia viene consegnata al datore di lavoro, il quale dovrà prendere atto delle indicazioni del medico competente nell’assegnazione della mansione al lavoratore.

Posso fare ricorso al giudizio di idoneità?

La risposta è assolutamente affermativa: tanto il datore di lavoro quanto il lavoratore possono fare ricorso al giudizio di idoneità stabilito dal medico competente. Immaginate infatti e caso in cui un lavoratore non si trovi d’accordo con il giudizio del dottore.

In questo caso il lavoratore o il datore di lavoro possono fare ricorso, entro 30 giorni dalla data del giudizio, presso l’organo di vigilanza temporaneamente competente (SPISAL – servizio pubblico di medicina del lavoro) il quale convocherà una specifica commissione medica al fine di confermare o ribaltare il giudizio indicato al medico competente. Questa commissione medica ha altresì la facoltà di far effettuare, al lavoratore, ulteriori accertamenti.

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